la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata a corrispondere un contributo annuo di L. 90.000.000 a favore dell'Ente nazionale protezione animali, sede regionale di Aosta, per la sua attivita' statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987 gravera' sul cap. 29360 che viene istituito nella parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci. 3. Alla copertura dell'onere di L. 90.000.000 si provvede: per l'anno 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 relativo alle spese per acquisto di terreni da destinare ad aree protette. Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 1.910.000.000; per gli anni 1988 e 1989, mediante utilizzo per L. 180.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. Altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1987/1989. 4. A decorrere dall'anno 1988 si provvedera' alla rideterminazione dell'onere previsto dalla presente legge in relazione all'adeguamento I.S.T.A.T. previsto dalla convenzione stipulata fra la Regione e l'E.N.P.A. di Aosta, con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.