la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   La   giunta  regionale  e'  autorizzata  a  corrispondere  un
contributo annuo  di  L.  90.000.000  a  favore  dell'Ente  nazionale
protezione  animali,  sede  regionale  di Aosta, per la sua attivita'
statutaria e per la gestione del nuovo canile regionale.
   2.  L'onere  derivante  dall'applicazione della presente legge per
l'anno finanziario 1987 gravera' sul cap. 29360 che  viene  istituito
nella  parte  spesa  del bilancio della Regione per l'anno 1987 e sui
corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
   3. Alla copertura dell'onere di L. 90.000.000 si provvede:
    per  l'anno  1987,  mediante  riduzione  di  pari  importo  dello
stanziamento  iscritto  al  cap.  50150   "Fondo   globale   per   il
finanziamento  di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di
investimento)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato  n.
8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 relativo alle spese
per acquisto di terreni da  destinare  ad  aree  protette.  Su  detto
intervento rimane disponibile la minor somma di L. 1.910.000.000;
    per  gli  anni  1988 e 1989, mediante utilizzo per L. 180.000.000
delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. Altri oneri  non
ripartibili del bilancio pluriennale 1987/1989.
   4. A decorrere dall'anno 1988 si provvedera' alla rideterminazione
dell'onere previsto dalla presente legge in relazione all'adeguamento
I.S.T.A.T.  previsto  dalla  convenzione  stipulata  fra la Regione e
l'E.N.P.A. di Aosta, con la legge  finanziaria  di  cui  all'art.  19
della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.